Art. 6 1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante il fatto che il candidato possiede i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005, e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice: a) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali; b) il certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale sul positivo completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara' completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 15 giugno 2022, il certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, dopo le verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame con riserva. c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano, IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale: «contributo esame a nome»). 2. In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo' essere prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo conseguito ovvero all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale tramite raccomandata a/r o PEC, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 3. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto legislativo n. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.