Art. 16 
 
                  Valutazione del servizio prestato 
 
    1.  L'amministrazione  della  giustizia   amministrativa,   nelle
successive  procedure  di  selezione  per  il   personale   a   tempo
indeterminato,  puo'  prevedere  l'attribuzione   di   un   punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine  del  rapporto  di
lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario  dove
ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito»,
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti  in  via  preventiva  dal
segretario generale della giustizia amministrativa.  Per  i  concorsi
indetti  da  altre   amministrazioni   dello   Stato,   la   suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.