Art. 16 Valutazione del servizio prestato 1. L'amministrazione della giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal segretario generale della giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.