Art. 8 
 
                                Oneri 
 
    1. Ai  componenti  della  Commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28  dicembre
1973, n. 836,  e  successive  modificazioni.  Le  spese  relative  al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante  designato  dalla  Regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della  Commissione,  valutati  presuntivamente  in   euro   2.000,00,
graveranno sul capitolo 3125 polizia giudiziaria  3,  «Spese  per  il
funzionamento -  compresi  i  gettoni  di  presenza,  i  compensi  ai
componenti e le indennita'  di  missione  ed  il  rimborso  spese  di
trasporto ai membri estranei all'amministrazione della  salute  -  di
consigli, comitati e  commissioni  in  materia  di  ricerca  medica»,
nell'ambito  della  Missione  «Ricerca  e  innovazione»   - Programma
«Ricerca per il settore della  sanita'  pubblica»  -  «Funzionamento»
-C.D.R. «Direzione della  ricerca  e  dell'innovazione  in  sanita'»,
allocato nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute per l'esercizio 2021 e corrispondente capitolo per l'esercizio
successivo.