Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata, che si articola attraverso: 
      a) una  prova  selettiva  scritta  distinta  per  i  codici  di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la  disciplina
dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti; 
      b) la valutazione dei  titoli  che  verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese  nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
    4. La  commissione  esaminatrice,  per  ciascuno  dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria  finale
di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
valutazione  dei  titoli.  I  primi  classificati  nell'ambito  della
graduatoria finale di merito, validata ai  sensi  dell'art.  9  dalla
Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto  conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori
e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a  tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.