Art. 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 1,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico ovvero per il diploma di laurea; 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello rilasciato da universita' pubbliche o private legalmente riconosciute; 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello rilasciato da universita' pubbliche o private legalmente riconosciute; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilera' le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.