Art. 3 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  o  attraverso  l'uso  di   posta   elettronica
certificata con le modalita' di cui all'art.  65,  comma  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico 2020/2021  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a tal fine fa  fede  la  data
risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di  spedizione,
ovvero dalla data di  inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore -  con
allegata fotocopia di un  valido  documento  di  identita',  dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata  domanda  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati  ed  eventuale  titolo  di  studio   conseguito   nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione del reddito  ISEE  (indicatore  della  situazione
economica equivalente).