Art. 3 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi, via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2020/2021 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora minore o incapace, dall'esercente la potesta' genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).