Art. 4 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
    1. La domanda di ammissione  all'esame  di  Stato  dovra'  essere
presentata esclusivamente in modalita' telematica.  A  tal  fine,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile  sul
sito  internet  istituzionale  www.lavoro.gov.it  la  procedura   per
presentare la domanda  telematica  secondo  il  modello  allegato  al
presente decreto. 
    2. L'accesso alla procedura avverra'  esclusivamente  tramite  le
credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) o carta  di
identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del  candidato
sulla domanda. 
    3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a
pena di inammissibilita', entro  il  20  luglio  2022.  Il  pagamento
dell'imposta di bollo da 16 euro  deve  essere  eseguito  tramite  la
modalita'  disponibile  nella  piattaforma   di   pagamento   PagoPA,
attivabile esclusivamente all'interno della procedura  telematica  di
Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID. 
    4. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di procedere  alla  rettifica  della  stessa,
entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3. 
    5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    6. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
      6.1. 
        a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
        b) residenza anagrafica; 
        c)  recapito   presso   il   quale   desidera   ricevere   le
comunicazioni relative al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico  e
l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC.  A  tal
fine il candidato è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  con  la
medesima modalita' telematica ogni variazione  della  residenza,  del
recapito telefonico o dell'indirizzo. 
        L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  i
casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da  parte  del
candidato o  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
      6.2. 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): 
        A. Diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B. Laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del  23   ottobre   2012   e   successivi   decreti   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di  nuove  classi  di
laurea o laurea magistrale: 
          Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
          Classe     L-16:     scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          Classe  L-18:  scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          Classe L-33: scienze economiche; 
          Classe  L-36:   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
        Laurea magistrale appartenente a: 
          Classe LM-56: scienze dell'economia; 
          Classe LM-62: scienze della politica; 
          Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
          Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; 
          Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza. 
        C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009;  i  titoli  di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11  novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a  quelli
di cui alla lettera A. 
        D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono  ammessi  coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  Universitario  Nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
        E. I candidati che siano in possesso di un titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
      6.3. 
      Di essere  in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della  pratica  professionale,  svolta  in  conformita'  a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
    7. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti,  salvo  quelli  per  i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2,
devono essere posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione
agli esami. 
    8. Alla domanda deve essere allegata, a pena  di  non  ammissione
all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento  della  tassa
di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4  della  legge  8  dicembre
1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le  modalita'  di  cui  al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 
    9.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.