Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovra' essere presentata esclusivamente in modalita' telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto. 2. L'accesso alla procedura avverra' esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda. 3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilita', entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite la modalita' disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID. 4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e' consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3. 5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 6.1. a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalita' telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 6.2. Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): A. Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; B. Laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove classi di laurea o laurea magistrale: Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; Classe L-33: scienze economiche; Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: Classe LM-56: scienze dell'economia; Classe LM-62: scienze della politica; Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe LM-77: scienze economico-aziendali; Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza. C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A. D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013. E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 6.3. Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale, svolta in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 7. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. 8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 9. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.