Art. 5 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art.  1  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre,  in  allegato
alla  domanda  di  ammissione  all'esame,   la   relativa   diagnosi,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra  Governo,  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano  recante  «Indicazioni  per  la
diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di  apprendimento
(DSA). I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze  nella
domanda di  ammissione,  utilizzando  a  tal  fine  il  campo  «Altre
informazioni», con l'indicazione del tipo di  supporto  richiesto  in
relazione alla specifica necessita' documentata. 
    2. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.