Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla specifica necessita' documentata. 2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.