Art. 3 Preselezione per titoli Nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso siano piu' di seicento, l'Agenzia procedera' a una preselezione per titoli per individuare seicento candidati da ammettere alla relativa prova scritta (cfr. art. 5). A tal fine, l'Agenzia provvedera' alla formazione di graduatorie preliminari redatte sulla base del punteggio attribuito al titolo di cui al punto 1 dell'art. 1, che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande: laurea magistrale/specialistica/di «vecchio ordinamento» con voto (o titolo e voto equivalenti): da 105/110 a 106/110 - punti 1; da 107/110 a 109/110 - punti 2; da 110/110 a 110/110 e lode - punti 3. Nelle graduatorie preliminari i candidati vengono classificati in ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Ai fini della determinazione del punteggio, verra' preso in considerazione un solo titolo di laurea magistrale/specialistica/di «vecchio ordinamento» utile ai fini della partecipazione al concorso. Per ciascun concorso vengono convocati a sostenere la prova scritta (cfr. art. 5) i candidati classificatisi nelle prime seicento posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione. I risultati conseguiti nella preselezione con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta vengono resi disponibili esclusivamente sul sito internet dell'Agenzia www.acn.gov.it Tale comunicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito dei concorsi.