Art. 7 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. L'Agenzia approva le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. L'Agenzia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. L'Agenzia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni dalla rispettiva data di approvazione. Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia www.acn.gov.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.