Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. 
    Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    L'Agenzia  approva  le  graduatorie  finali  sulla   base   delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    L'Agenzia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di
servizio da parte  dei  candidati  classificati  in  posizione  utile
all'assunzione, si riserva la facolta' di  coprire  i  posti  rimasti
vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    L'Agenzia si riserva la facolta'  di  utilizzare  le  graduatorie
finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni dalla rispettiva
data di approvazione. 
    Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate  sul  sito
internet dell'Agenzia www.acn.gov.it Tale pubblicazione assume valore
di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare  la  privacy  degli
interessati, i  nominativi  dei  candidati  idonei,  classificati  in
posizione non utile all'assunzione, verranno pubblicati solo in  caso
di utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.