Art. 8 
 
            Autocertificazioni richieste per l'assunzione 
 
    Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione,  secondo
le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui  all'art.
1, punto  5  (compatibilita'  con  le  funzioni  da  svolgere  presso
l'Agenzia),  sara'  richiesto  di  rendere   dichiarazioni   relative
all'eventuale  sussistenza  di  condanne  penali,  di   sentenze   di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a  misure  di
sicurezza o di  carichi  pendenti.  Saranno  oggetto  di  valutazione
discrezionale  tutte  le  sentenze  di  condanna  anche  in  caso  di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,  beneficio  della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti. 
    Ai candidati verra' richiesto di autocertificare di  aver  tenuto
condotta incensurabile e comunque di non aver adottato  comportamenti
nei confronti delle istituzioni democratiche  che  non  diano  sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione  repubblicana  e
alle ragioni di sicurezza dello Stato. In  relazione  allo  specifico
contesto di impiego e laddove sussista per  l'Agenzia  l'esigenza  di
abilitare il candidato alla trattazione di informazioni  classificate
ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007, l'Agenzia  si  riserva
la possibilita' di avviare, ai sensi dell'art.  25  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 5/2015, le procedure per  il
rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS).