Art. 9 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    I  candidati  classificati  in  posizione  utile   all'assunzione
dovranno comunicare all'Agenzia - qualora non abbiano gia' provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) al quale verranno indirizzate, a  ogni  effetto  di  legge,  le
comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e  assegnazione  ed
eventuali altre comunicazioni. Il possesso di  un  indirizzo  PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    L'Agenzia  procede   all'assunzione   dei   candidati   utilmente
classificati che siano in possesso dei requisiti di cui  all'art.  1.
Essi sono nominati in prova come: 
      esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui  alla
lettera A; 
      esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui  alla
lettera B; 
      esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui  alla
lettera C; 
      esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui  alla
lettera D; 
      esperto al 2° livello stipendiale, per il concorso di cui  alla
lettera E; 
      esperto al 1° livello stipendiale, per il concorso di cui  alla
lettera F. 
    Al termine del periodo di prova della  durata  di  sei  mesi,  le
persone nominate, se  riconosciute  idonee,  conseguono  la  conferma
della  nomina  con  la  stessa  decorrenza  di   quella   in   prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Le persone nominate devono prendere servizio presso  la  sede  di
lavoro cui sono assegnate  entro  il  termine  comunicato;  eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati  motivi.  Se
rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza  di  giustificati
motivi, non  prendono  servizio  entro  il  termine,  decadono  dalla
nomina, come previsto dal regolamento del personale dell'Agenzia.