Art. 14
Prove di efficienza fisica
1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale
alle prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi
ginnici:
a) per il contingente ordinario:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al
precedente comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2),
unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle
tabelle in allegato 4:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
===================================================
|Punteggio conseguito | Maggiorazione |
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+
5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di
validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni,
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport abilitati
all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita.
6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza,
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di
detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento:
a) con riserva, alla prova orale e facoltativa di lingua
straniera;
b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta, ai limiti di
eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria del presente concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di
convocazione alle suddette prove;
b) inviati, qualora redatti in originale come documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAM@pec.gdf.it - In tal caso, fa fede la data
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 21, comma 1, il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. A tale fine, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»
purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono ammessi a
sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre coloro
che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che,
impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la
documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal
concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e
prima dell'inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.