Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei  candidati  non  appartenenti  al  Corpo  idonei  alle  prove  di
efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui  si  trovano  al
momento della visita medica di primo accertamento  effettuata  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e  dalle  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza  disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, i candidati che concorrono per il: 
        1)   contingente   ordinario   e   per   quello   di   mare -
specializzazioni «nocchiere» (NCH) e  «tecnico  di  macchine»  (TDM),
devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno
raggiungibile anche con  correzione  diottrica  secondo  i  parametri
specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive  tecniche
cui si rinvia per il dettaglio; 
      2) contingente di mare - specializzazioni «nocchiere  abilitato
al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta»
(TSC), devono essere in  possesso  di  un'acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede  meno,  senza  correzione;  campo  visivo  e  motilita'  oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando»  non  devono  essere  affetti  dalle
ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali  di
cui all'elenco in allegato 10. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  aggiuntive  giornate  di  attivita'  rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 11, comma 11. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica
di primo accertamento prestano servizio nel Corpo  della  guardia  di
finanza non sono sottoposti alla relativa visita. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del   contingente
ordinario e del contingente di  mare -  specializzazioni  «nocchiere»
(NCH) e «tecnico di macchine» (TDM); 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti del contingente  di  mare -  specializzazioni  «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC); 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    In tal caso, il Centro di reclutamento provvedera'  a  notificare
all'interessato la nuova data di svolgimento della prova  orale,  che
sosterra' qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita
medica di revisione. 
    8.  La  Sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  7,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che  hanno  determinato  l'esclusione   (modello   in   allegato   5)
rilasciata -  inderogabilmente  entro   il   decimo   giorno   solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla  visita
medica di primo accertamento - da una struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  da  una  struttura  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale. In  tale  ultimo  caso,  il  Centro  di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento -  Reparto  Concorsi -
Ufficio procedure reclutative -  Sezione  allievi  marescialli -  via
delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia  perentoriamente
entro il termine comunicato dal predetto Reparto. 
      Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con  riserva,  a  tale  ulteriore
fase selettiva  gli  aspiranti  giudicati  non  idonei  e  che  hanno
presentato la richiesta di cui al comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.