Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti
dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di
efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al
momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli
aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario
compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo,
stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, i candidati che concorrono per il:
1) contingente ordinario e per quello di mare -
specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM),
devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno
raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri
specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive tecniche
cui si rinvia per il dettaglio;
2) contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato
al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta»
(TSC), devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» non devono essere affetti dalle
ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di
cui all'elenco in allegato 10.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo aggiuntive giornate di attivita' rispetto al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 11, comma 11.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla
prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle
visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita'
psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di
altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica
di primo accertamento prestano servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla relativa visita.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del contingente
ordinario e del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere»
(NCH) e «tecnico di macchine» (TDM);
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC);
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
In tal caso, il Centro di reclutamento provvedera' a notificare
all'interessato la nuova data di svolgimento della prova orale, che
sosterra' qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita
medica di revisione.
8. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5)
rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita
medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o da una struttura privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto Concorsi -
Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi marescialli - via
delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente
entro il termine comunicato dal predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna».
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore
fase selettiva gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno
presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 9, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.