Art. 17
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera f).
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, a
eccezione di coloro che hanno chiesto di essere sottoposti alla
visita medica di revisione, sono ammessi a sostenere la prova orale
secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui
all'art. 13, comma 5, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.