Art. 18
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).
2. I programmi riportati in allegato 7, relativi alle singole
materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte,
vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente
e da un membro, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati
ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a
modalita' telematiche. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato a ogni candidato.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.