Art. 19
Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera
1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della
lingua straniera prescelta secondo le modalita' indicate in allegato
8.
2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate a
norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le sottocommissioni per la prova facoltativa di lingua
straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari alla media
aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale.
Al concorrente che nella prova facoltativa consegue un voto
compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini della
redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
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| Punteggio | Maggiorazioni |
+===================+===========================+
| Da 10,00 a 11,00 | 0,10 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 11,01 a 13,00 | 0,30 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 13,01 a 15,00 | 0,60 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 15,01 a 17,00 | 1,00 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 17,01 a 20,00 | 1,50 |
+-------------------+---------------------------+
4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo':
a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua
straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo;
b) essere comunque assistito, sul posto, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.