Art. 19 Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera 1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della lingua straniera prescelta secondo le modalita' indicate in allegato 8. 2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo. 3. Le sottocommissioni per la prova facoltativa di lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale. Al concorrente che nella prova facoltativa consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: ================================================= | Punteggio | Maggiorazioni | +===================+===========================+ | Da 10,00 a 11,00 | 0,10 | +-------------------+---------------------------+ | Da 11,01 a 13,00 | 0,30 | +-------------------+---------------------------+ | Da 13,01 a 15,00 | 0,60 | +-------------------+---------------------------+ | Da 15,01 a 17,00 | 1,00 | +-------------------+---------------------------+ | Da 17,01 a 20,00 | 1,50 | +-------------------+---------------------------+ 4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo; b) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.