Art. 19 
 
       Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera 
 
    1. Il candidato che ne abbia fatto  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della
lingua straniera prescelta secondo le modalita' indicate in  allegato
8. 
    2.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3 dello stesso articolo. 
    3.  Le  sottocommissioni  per  la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera assegnano un voto espresso in  ventesimi  pari  alla  media
aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale. 
    Al concorrente che  nella  prova  facoltativa  consegue  un  voto
compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini  della
redazione  della  graduatoria   finale   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
 
          =================================================
          |     Punteggio     |       Maggiorazioni       |
          +===================+===========================+
          | Da 10,00 a 11,00  |           0,10            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 11,01 a 13,00  |           0,30            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 13,01 a 15,00  |           0,60            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 15,01 a 17,00  |           1,00            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 17,01 a 20,00  |           1,50            |
          +-------------------+---------------------------+
 
    4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': 
      a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo  in  una  lingua
straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo; 
      b)  essere  comunque  assistito,  sul   posto,   da   personale
qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per   ottenere   i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.