Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non
idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 26° anno
di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura
penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente
riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2021/2022.
3. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, lettera a), numero 1, laddove risultino privi dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, e alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti Autorita':
a) Capo di Stato Maggiore del Comando interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del
Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro
logistico, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo
degli istituti di istruzione, Comandante del Reparto tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro
navale e Comandante del Centro di aviazione, relativamente al
personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.