Art. 20
Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
concorsuali
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del
contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere:
a) la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza
fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15, 17 e 18, e' escluso dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno facolta' -
su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se
militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del
Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAM@pec.gdf.it
b) la prova scritta di cultura generale, nella data prevista
dall'art. 12, e' escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 21, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.