Art. 20 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere: 
      a) la prova scritta di preselezione,  le  prove  di  efficienza
fisica, l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  l'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   la   prova    orale,    previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15, 17 e 18, e'  escluso  dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di  espletamento  delle
succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommissioni  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno  facolta'  -
su istanza dell'interessato e, nei  casi  di  mancata  presentazione,
esclusivamente per documentate cause di  forza  maggiore  ovvero,  se
militare in servizio della  Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del
Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio  -  di  anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.
L'istanza deve essere  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoAM@pec.gdf.it 
      b) la prova scritta di cultura generale,  nella  data  prevista
dall'art. 12, e' escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo art. 21, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.