Art. 21 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. 2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 3. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri: 1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e' convertito aritmeticamente da ventesimi a decimi e arrotondato alla seconda cifra decimale; 2) la maggiorazione di punteggio delle prove di efficienza fisica e' rimodulata secondo le disposizioni di cui all'art. 14. Al candidato e' data facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta, uno degli esercizi ginnici facoltativi; 3) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 15 e le prove e gli accertamenti di cui al presente bando non previsti nell'ambito della precedente analoga procedura. Agli stessi, e' data altresi' facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta, la prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera. 4. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), numero 2) e lettera b), dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it - nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 5. L'eventuale presentazione di una nuova istanza di partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.