Art. 21 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  7,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it  e  corredata  da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e' convertito aritmeticamente da ventesimi  a  decimi  e
arrotondato alla seconda cifra decimale; 
        2) la maggiorazione di punteggio delle  prove  di  efficienza
fisica e' rimodulata secondo le disposizioni di cui all'art.  14.  Al
candidato e' data facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta,
uno degli esercizi ginnici facoltativi; 
        3)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 15 e le  prove  e
gli accertamenti di cui al presente bando  non  previsti  nell'ambito
della precedente analoga procedura. Agli  stessi,  e'  data  altresi'
facolta'  di  sostenere,  inviando  apposita  richiesta,   la   prova
facoltativa di conoscenza di una lingua straniera. 
    4. Le richieste di cui al  comma  3,  lettera  a),  numero  2)  e
lettera  b),  dovranno  essere   inviate   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it - nei termini  indicati
dal Centro di reclutamento. 
    5.  L'eventuale   presentazione   di   una   nuova   istanza   di
partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi  del  comma
1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.