Art. 21
Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
«COVID-19»
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di
contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, sono rinviati su istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia'
sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura
reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo i
seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di
preselezione e' convertito aritmeticamente da ventesimi a decimi e
arrotondato alla seconda cifra decimale;
2) la maggiorazione di punteggio delle prove di efficienza
fisica e' rimodulata secondo le disposizioni di cui all'art. 14. Al
candidato e' data facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta,
uno degli esercizi ginnici facoltativi;
3) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento
attitudinale e' validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 15 e le prove e
gli accertamenti di cui al presente bando non previsti nell'ambito
della precedente analoga procedura. Agli stessi, e' data altresi'
facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta, la prova
facoltativa di conoscenza di una lingua straniera.
4. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), numero 2) e
lettera b), dovranno essere inviate all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it - nei termini indicati
dal Centro di reclutamento.
5. L'eventuale presentazione di una nuova istanza di
partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma
1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.