Art. 22
Valutazione dei titoli
1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso
di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti di
cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6, comma 4.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di
mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato
allegato 9 sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano
conseguiti nell'anno scolastico 2021/2022 e ne sia stata fornita
idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli
saranno acquisiti d'ufficio qualora trascritti nei relativi
«Documenti Unici Matricolari».