Art. 23 Graduatorie finali di merito 1. Le Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per i posti riservati ai bilinguisti e per ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere g) e h). 3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti: a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11; b) nella prova scritta di cultura generale di cui all'art. 12; c) nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 14; d) nella prova orale di cui all'art. 18; e) nella prova facoltativa di lingua straniera di cui all'art. 19; f) nella valutazione dei titoli di cui all'art. 22. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza. 5. In caso di ulteriore parita', si terra' conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 22. 7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva. La riserva di cui al citato art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), sara' soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. 8. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 17, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie finali di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato. 9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1: a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario; b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione «Tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» nel caso in cui risulti non coperto uno o piu' posti non riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 2), fermo restando il limite di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. 10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti: a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni; b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: (1) all'altra specializzazione a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a); (2) al contingente ordinario. 11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.