Art. 23
Graduatorie finali di merito
1. Le Sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario, per i posti riservati ai bilinguisti e per
ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere g)
e h).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso
saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di
punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11;
b) nella prova scritta di cultura generale di cui all'art. 12;
c) nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 14;
d) nella prova orale di cui all'art. 18;
e) nella prova facoltativa di lingua straniera di cui all'art.
19;
f) nella valutazione dei titoli di cui all'art. 22.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si terra' conto - per quanto
compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di
preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in
applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione
di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui
all'art. 22.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2.
I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva.
La riserva di cui al citato art. 1, comma 2, lettera a), numero
2), sara' soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa
anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario, si collochino gia' in posizione utile per
essere nominati vincitori.
8. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e
rinviate, d'ufficio a svolgere - anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui agli
articoli 14, 15 e 17, nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di
merito conseguito nelle graduatorie finali di merito della presente
procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla
frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del
concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base
del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di
formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della
nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza
prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente
frequentato.
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1:
a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario;
b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri
candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della
specializzazione «Tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli
appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista
navale» nel caso in cui risulti non coperto uno o piu' posti non
riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 2), fermo
restando il limite di cui all'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e
integrazioni.
10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) all'altra specializzazione a concorso con il medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n.
51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.