Art. 24 Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, presso il competente Ufficio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, da parte di almeno un ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del citato Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il predetto ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I provvedimenti con i quali il citato Ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due anni accademici. 4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie: a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 6. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 7. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, copia: a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in qualita' di allievo maresciallo. Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata e' comunque: a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio; b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. 9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.