Art. 24
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione
a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo
superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita
medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della
firma dell'atto di arruolamento, presso il competente Ufficio
sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, da parte di almeno
un ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del citato
Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il predetto ufficiale
medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti
utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se
necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato Ufficiale medico
accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non
inferiore a due anni accademici.
4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie:
a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e
comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori
nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al
grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni
annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei
trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le
ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le
relative graduatorie cessano di avere validita'.
5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo,
a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'.
6. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
7. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive
amministrazioni e consegnare alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti
della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di
qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.