Art. 25
Mancata presentazione al corso e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili
all'amministrazione, non si presenti presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento
delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e'
considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it - sono valutati a giudizio discrezionale e
insindacabile del citato Comandante che puo' differire la
presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza
maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al
fenomeno epidemiologico da «COVID-19», sono computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati a cura della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.