Art. 27
Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a
maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle
sedi di servizio
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'art. 24, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di
base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti
riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno
assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della
Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza
Regionale.