Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui
all'art. 3, comma 1;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1,
lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di
cui all'art. 3, comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti
previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante
generale e successive modificazioni, devono:
a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini
di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i
termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita'
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»;
e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento,
l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente
sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cultura generale di
cui all'art. 12, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i
reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 14 consegnare in tale sede i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu'
titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente,
agli articoli 22 e 23 del presente bando, anche se non indicati nella
domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta
documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede
la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche'
in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I candidati che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista
navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it - la citata documentazione al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza entro l'8 agosto 2022, qualora
non gia' presente agli atti matricolari.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di
effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica,
l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica o l'8 agosto 2022 se concorrenti per i posti
riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della
specializzazione «motorista navale».
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i
successivi trenta giorni.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.