Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1; 2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione; b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1; c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso. 2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante generale e successive modificazioni, devono: a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cultura generale di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 14 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 del presente bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it - la citata documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro l'8 agosto 2022, qualora non gia' presente agli atti matricolari. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'Amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica o l'8 agosto 2022 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale». 5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.