Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale Generale del Corpo e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a
Colonnello:
a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
A partire dalla prova scritta di cultura generale, detta
Sottocommissione e' integrata:
1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da
non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione;
2) da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando
l'unico Presidente, avente la medesima composizione di quella
originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di cui al
numero 1). Alle stesse non puo' essere attribuito un numero di
candidati inferiore a cinquecento;
c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
e) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente Sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
f) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da
un ufficiale (segretario) e almeno dieci ufficiali della Guardia di
finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera, le sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono
integrate da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di
tre anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orale dei
candidati che hanno richiesto di sostenerle in lingua tedesca, le
competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione;
b) dell'ausilio di esperti ovvero di docenti, compresi quelli
di cui al comma 1, lettera b);
c) di personale specializzato e tecnico.
6. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.