Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale Generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello: a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri. A partire dalla prova scritta di cultura generale, detta Sottocommissione e' integrata: 1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione; 2) da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico Presidente, avente la medesima composizione di quella originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di cui al numero 1). Alle stesse non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento; c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; e) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri; f) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera, le sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono integrate da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orale dei candidati che hanno richiesto di sostenerle in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti ovvero di docenti, compresi quelli di cui al comma 1, lettera b); c) di personale specializzato e tecnico. 6. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.