Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.