Art. 9 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    I  candidati  classificati  in  posizione  utile   all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca  d'Italia  qualora  non  abbiano  gia'
provveduto nella domanda on-line un indirizzo  di  posta  elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati  utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con  le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sono in possesso  dei  requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Essi sono nominati in  prova
come Esperto - 1° livello stipendiale.  Al  termine  del  periodo  di
prova della durata di sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate devono prendere servizio presso  la  sede  di
lavoro cui sono assegnate  entro  il  termine  comunicato;  eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati  motivi.  Se
rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza  di  giustificati
motivi, non prendono servizio presso  la  sede  di  lavoro  assegnata
entro il termine, decadono dalla nomina.