Art. 16 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1.  L'ammissione  al  colloquio  e'   comunicata   al   candidato
interessato, assieme alla indicazione del voto riportato nella  prova
scritta,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio, che s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato la votazione di  almeno  sei  decimi  (6/10),  verte  sulle
materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresi': 
      a)  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua   inglese,
consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di  un
testo, nonche' in una conversazione; 
      b) l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto  a
verificare il  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un  livello
sufficiente di conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato.  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal
segretario  della  commissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi
di diritto dal concorso.