Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile ed e' presieduta da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e'  composta  da
un numero di componenti esperti nelle  materie  oggetto  delle  prove
d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre  appartenenti  ai  ruoli
dei direttivi e dei dirigenti del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un  docente  universitario  in
scienze motorie non appartenente  all'amministrazione.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
    Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno  o
piu' componenti  e  del  segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione  o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al  comma
1.