Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ed e' presieduta da un prefetto o da un dirigente
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da
un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli
dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in
scienze motorie non appartenente all'amministrazione. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno
con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma
1.