Art. 7
Prova preselettiva
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad
oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva,
i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie
di cui al primo periodo.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati.
E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e
a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
Il risultato della prova preselettiva e' approvato con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di
esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.