Art. 7 Prova preselettiva La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. Il risultato della prova preselettiva e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.