Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    La prova preselettiva consiste nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad
oggi ed elementi di chimica; di quesiti di  tipo  logico-deduttivo  e
analitico,  volti  a  esplorare  le  capacita'  intellettive   e   di
ragionamento; di  quesiti  finalizzati  ad  accertare  la  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva,
i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le  quattro  tipologie
di cui al primo periodo. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  viene   effettuata   attraverso
procedimenti automatizzati. 
    E' ammesso a sostenere le prove di esame  di  cui  al  successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti
messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e
a quelle errate. Sono ammessi alle prove di  esame  i  candidati  che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    Il risultato della prova preselettiva e'  approvato  con  decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
e' data notizia, con valore di notifica a tutti  gli  effetti,  della
pubblicazione sul sito del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove  di
esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.