Art. 8
Prove di esame e valutazione dei titoli
Le prove d'esame sono costituite da tre prove
motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da
piu' moduli, la cui tipologia e modalita' di svolgimento sono
indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli,
di cui all'allegato B.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove
motorio-attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati
i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di
valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco.
I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i
quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata
presentazione del certificato determinera' la non ammissione del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata
se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la
prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un
punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto
complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi.
I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione
esaminatrice, la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione
al differimento della prova saranno riconvocati in altra data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale.
Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla
valutazione dei titoli, di cui all'allegato B, i cui punteggi non
sono cumulabili tra loro.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.