Art. 8 
 
               Prove di esame e valutazione dei titoli 
 
    Le   prove    d'esame    sono    costituite    da    tre    prove
motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo'  essere  composta  da
piu' moduli,  la  cui  tipologia  e  modalita'  di  svolgimento  sono
indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli,
di cui all'allegato B. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alle  prove
motorio-attitudinali e' considerata rinuncia al concorso. 
    Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati
i  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun  elemento   di
valutazione: 
      a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; 
      b) titoli: 5 punti. 
    Le  prove  motorio-attitudinali  sono  dirette  ad  accertare  il
possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del  fuoco,  anche  eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria,  di  acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. 
    I candidati devono presentarsi  alla  prova  motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato  da  uno  dei  seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
presentazione del certificato  determinera'  la  non  ammissione  del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata
se il candidato ottiene una votazione di  almeno  21/30.  Qualora  la
prova sia composta da piu' moduli,  il  candidato  deve  ottenere  un
punteggio non  inferiore  a  21/30  in  ciascun  modulo  ed  il  voto
complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi. 
    I concorrenti che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo  alla  commissione
esaminatrice, la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    I concorrenti che otterranno dalla  commissione  l'autorizzazione
al  differimento  della  prova  saranno  riconvocati  in  altra  data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale. 
    Tutti    i    concorrenti    riconvocati,    se     ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro  il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale,  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla
valutazione dei titoli, di cui all'allegato B,  i  cui  punteggi  non
sono cumulabili tra loro. 
    I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.