Art. 8 Prove di esame e valutazione dei titoli Le prove d'esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta da piu' moduli, la cui tipologia e modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove motorio-attitudinali e' considerata rinuncia al concorso. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; b) titoli: 5 punti. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacita' di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova e' dato dalla media dei singoli punteggi. I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adottera' le conseguenti determinazioni. I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale. Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B, i cui punteggi non sono cumulabili tra loro. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.