Art. 4 Prove concorsuali e graduatorie di merito 1. Per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle relative convocazioni, nonche' alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23. 2. La compilazione, l'approvazione e lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali sono normate dall'art. 7 del medesimo decreto dipartimentale.