Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
Carabinieri - viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale
del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le
modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
4, lettere b), c), d), e), f), h), i), j) e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per
il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.
La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 8, comma 4, lettere a), c), d), f), h), i), j), k e, per le
sole candidate anche e), successivamente alla richiesta di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni,
invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato G, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la
responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E, che fa
parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato E sottoscritta dai genitori o da chi esercita la
responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato
degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi
di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso
cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali e' previsto;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel
decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, o
che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a
quello di cui al comma 4, lettera b);
2) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
4) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate
nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo
del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
c) che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla
circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e,
posteriormente, dall'apofisi spinosa della settima vertebra cervicale
cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto
della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide
sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto
della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se
localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter e dell'art. 1494, commi
5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14.
Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le
successive prove orali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi
del presente comma sono immesse in servizio con la medesima
anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del
concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 14. I medesimi, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il
pranzo) a carico dell'Amministrazione.