Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
Carabinieri - viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti  per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al  servizio  militare  quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le  citate  norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per  gli  accertamenti  psico-fisici,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli
che non siano in possesso, alla data prevista  per  gli  accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
4, lettere b), c), d), e), f), h), i), j) e, per le  sole  candidate,
del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per
il rilascio  di  tali  documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 4, lettere a), c), d), f), h), i), j), k e, per  le
sole  candidate  anche  e),   successivamente   alla   richiesta   di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la  commissione  di
cui al precedente art. 5,  comma  1,  lettera  c)  di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato G,  dovra'  essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara'  effettuato  sul  medesimo  campione  il   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  E  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli  esami  radiologici.  Potra'  essere  richiesta   documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato
degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  Carabinieri,  ad
eccezione  degli  Allievi  Carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio (AR) 2;  apparati  vari  (AV)  2  (G6PD  non  definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato  locomotore  inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
      b) risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  e  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  o
che determinino l'attribuzione di un profilo  sanitario  inferiore  a
quello di cui al comma 4, lettera b); 
        2) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        4) tutte quelle imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate
nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale  maresciallo
del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri; 
      c) che presentino tatuaggi sulla testa, sul  collo  (fino  alla
circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello  sterno  e,
posteriormente, dall'apofisi spinosa della settima vertebra cervicale
cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia  (al  di  sotto
della  circonferenza   all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide
sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di  sotto
della   rotula,   anteriormente,   e    della    cavita'    poplitea,
posteriormente;  al  di  sopra  dei  malleoli)   ovvero,   anche   se
localizzati nelle aree del corpo consentite, quando  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme  tecniche
per gli accertamenti psico-fisici. 
    8. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    9. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter  e  dell'art.  1494,  commi
5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di
eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti  nell'ambito  del  primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di  rinvio  puo'  essere  revocato,  su
istanza di parte, se il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo  art.  14.
Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le
successive prove orali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai  sensi
del  presente  comma  sono  immesse  in  servizio  con  la   medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    10. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  14.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    11. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'Amministrazione.