Art. 14
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di
merito.
2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, con apposito verbale - che sara' pubblicato nel sito
www.carabinieri.it nonche' nella sezione «amministrazione
trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei soli
candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di cui al
precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in
forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire,
per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli
elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda stessa.
3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del
decreto legislativo n. 66/2010, si terra' conto dell'eventuale
possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza:
orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare,
di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per
le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di
merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata con
decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa e
nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it - Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla
frequenza del 12° corso triennale allievi marescialli, secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto dei criteri previsti dal
precedente art. 1, comma 2.