Art. 14 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri,  con  apposito  verbale  - che  sara'  pubblicato  nel  sito
www.carabinieri.it    nonche'    nella    sezione    «amministrazione
trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei  soli
candidati che risulteranno  idonei  alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo aver  corretto  in
forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo  da  definire,
per sottrazione, l'elenco dei candidati idonei. L'abbinamento tra gli
elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovra' comunque  avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla
data di scadenza del termine per la  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda stessa. 
    3. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto  legislativo  n.  66/2010,  si  terra'  conto  dell'eventuale
possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza:
orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor  militare,
di medaglia d'oro al valore  dell'Arma  dei  Carabinieri,  al  valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico  o  al  valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di  ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di  cui  all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge  9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    4.  La  graduatoria  finale  di  merito   sara'   formata   dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti  per
le prove di efficienza fisica e per  la  valutazione  dei  titoli  di
merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata  con
decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa  e
nei  siti  web  www.carabinieri.it  e   www.difesa.it   -   Di   tale
pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Tale comunicazione avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  12°  corso  triennale  allievi  marescialli,  secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto  dei  criteri  previsti  dal
precedente art. 1, comma 2.