Art. 18 
 
                        Espulsione dal corso 
 
    1. I frequentatori del corso potranno  essere  espulsi,  in  ogni
momento, al ricorrere di una  qualsiasi  delle  circostanze  previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della Direzione
generale per  il  personale  militare,  su  proposta  del  comandante
dell'Istituto di formazione. 
    2.  L'espulsione  determina  il   proscioglimento   dalla   ferma
contratta per la frequenza dei corsi.