Art. 18
Espulsione dal corso
1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni
momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della Direzione
generale per il personale militare, su proposta del comandante
dell'Istituto di formazione.
2. L'espulsione determina il proscioglimento dalla ferma
contratta per la frequenza dei corsi.