Art. 19 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
    1. Gli allievi  giudicati  idonei  al  termine  degli  esami  del
secondo anno accademico saranno nominati al grado di  maresciallo  ed
iscritti in ruolo secondo le modalita'  indicate  nell'art.  771  del
decreto legislativo n. 66/2010. 
    La nomina a maresciallo,  ai  sensi  dell'art.  772  del  decreto
legislativo n. 66/2010 sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei
al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
      1) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di Stato; 
      3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      4) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    2. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano  o  aventi
competenza regionali.