Art. 19
Nomina a maresciallo
1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami del
secondo anno accademico saranno nominati al grado di maresciallo ed
iscritti in ruolo secondo le modalita' indicate nell'art. 771 del
decreto legislativo n. 66/2010.
La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto
legislativo n. 66/2010 sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei
al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo;
2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di Stato;
3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni.
2. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti situati nella Provincia autonoma di Bolzano o aventi
competenza regionali.