Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale e la formazione della
graduatoria di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei
Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
La commissione esaminatrice, nel caso in cui la prova scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art. 7, comma 1,
sara' integrata per la traduzione e la correzione della suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore, membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali
dell'Arma dei Carabinieri.