Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova scritta;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
3. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 -
dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte,
nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle
prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni
e i criteri del bando e secondo le modalita' che saranno indicate con
apposita determinazione dirigenziale.