Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. La sede e le modalita' di svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato F, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14.