Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. La sede e le modalita' di
svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al
seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato F, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 14.