Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  procedono  alla  valutazione  dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, comma 9, del
presente  decreto;  ai  titoli  culturali  e  professionali  di   cui
all'allegato B, del decreto ministeriale 5  novembre  2021,  n.  325,
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di cinquanta punti. 
    2.  Costituiscono  oggetto  di   valutazione   da   parte   della
commissione giudicatrice esclusivamente  i  titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
ricevuto dall'USR FVG la comunicazione del  superamento  della  prova
orale presenta all' USR FVG i  titoli  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione,   non   documentabili   con   autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR FVG. Qualora dal controllo  emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.