Art. 10 Valutazione dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, comma 9, del presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato B, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di cinquanta punti. 2. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR FVG la comunicazione del superamento della prova orale presenta all' USR FVG i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR FVG. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.