Art. 11 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  nel
limite massimo  di  posizioni  corrispondenti  ai  posti  banditi.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    3. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
direttore  generale  dell'USR  FVG,   sono   trasmesse   al   sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicate  nell'albo  e  sul  sito
internet  dell'USR  FVG.  Le  immissioni  in  ruolo  dei   vincitori,
all'interno del contingente di cui all'art. 4 comma 1-quater, lettera
c),  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito   con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel  limite  previsto
dal bando di  concorso  per  la  specifica  regione,  insegnamento  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi sino  all'esaurimento  della  graduatoria,  nel
limite  delle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. 
    4. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    5. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
    6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3-bis  del
testo unico.