Art. 12 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 11 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali. 
    2.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 3. In materia di riserva di  posti  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge  12
marzo 1999, n. 68,  recante  norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, nei  limiti  della  complessiva  quota  l'obbligo  prevista
dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma
9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
    4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per
il posto specifico.