Art. 2 
 
                   Posti da destinare al concorso 
 
    1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli  ed  esami
finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole
dell'infanzia e primaria con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiana cosi' ripartiti: 
      posto comune primaria - ventinove; 
      posto comune infanzia - sei; 
      posto sostegno primaria - tre; 
      posto sostegno infanzia - due. 
    2. Per i concorsi per il posto comune  primaria  e  infanzia,  ai
sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021  e'
prevista una riserva di posti pari al trenta per cento in  favore  di
coloro che hanno svolto, entro  il  termine  di  presentazione  delle
istanze  di  partecipazione  al  concorso,  un  servizio  presso   le
istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici,  anche
non continuativi,  nei  dieci  anni  precedenti,  valutati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva
di cui al periodo  precedente  vale  per  le  classi  di  concorso  o
tipologie di posto per  le  quali  il  candidato  abbia  maturato  un
servizio di almeno un anno scolastico presso  le  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia
Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si  procede
per arrotondamento per difetto.