Art. 2 Posti da destinare al concorso 1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole dell'infanzia e primaria con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana cosi' ripartiti: posto comune primaria - ventinove; posto comune infanzia - sei; posto sostegno primaria - tre; posto sostegno infanzia - due. 2. Per i concorsi per il posto comune primaria e infanzia, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 e' prevista una riserva di posti pari al trenta per cento in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede per arrotondamento per difetto.