Art. 5 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  delle  prove
scritte, da personale individuato dall'USR FVG. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR FVG, oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente alla specifica autorizzazione all'USR FVG  al  trattamento
dei  dati  sensibili.  Tale  dichiarazione  dovra'   esplicitare   le
limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle  prove  di
concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai  candidati
che ne abbiano fatto richiesta  sara'  determinata  ad  insindacabile
giudizio  della   Commissione   esaminatrice   sulla   scorta   della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi  richiesti,  non
consentira'  all'amministrazione  di   predisporre   una   tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR FVG oppure a mezzo posta elettronica  certificata
(PEC).