Art. 10
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
8, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i
titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico -
professionale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al
concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci);
2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti);
3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta);
4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta);
5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta);
6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta);
7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta);
8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta);
9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta);
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno).
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di
seguito specificato:
1) per ogni master di I livello, conseguito presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita'
posseduta, punti 0,25 (zero venticinque);
2) per ogni master di II livello, conseguito presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita'
posseduta, punti 0,50 (zero cinquanta);
3) per l'abilitazione all'esercizio della professione
(esclusi i laureati in psicologia perche' richiesta quale requisito
di partecipazione), punti 0,50 (zero, cinquanta);
4) per ogni ulteriore laurea magistrale ovvero per ogni
diploma di specializzazione, punti 1 (uno);
5) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e
delle organizzazioni: punti 1/30.
6) corsi post-laurea di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30;
7) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2
(due);
8) specializzazione in psicoterapia: 3 (tre).
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 (uno)
cosi' suddivisi:
0,20 (zero, venti) punti per ogni testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore;
0,10 (zero, dieci) punti per ogni testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in
collaborazione con altri;
d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o
Corpi armati dello Stato, desumibile dalla dichiarazione pervenuta
dall'EDRC di appartenenza del candidato, fino a punti 1 (uno) cosi'
suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 (zero, dieci)
per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.
e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a
punti 2 (due) cosi' suddivisi:
tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due);
tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5 (uno, cinquanta);
tipo B1 (ex liv. C), punti 1 (uno);
tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero, cinquanta).