Art. 12
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 8, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 8 comma 3 dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo
le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare. I predetti
parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al
servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice
dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, i suddetti parametri
fisici non saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 -fosfato - deidrogenasi
(G6PD);
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
I concorrenti in servizio dovranno presentare:
la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario
attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato secondo il modello di cui all'allegato E;
la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario
attestante l'avvenuto aggiornamento del profilo sanitario gia' in
possesso del candidato e riportante il profilo sanitario assegnato
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale
la commissione attribuira' il punteggio di cui al successivo comma 5.
Tali certificazioni dovranno essere portate al seguito dai
candidati in servizio e consegnate alla commissione per gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tali attestazioni
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. La patologia
che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al
servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni
dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in
servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari.
La mancata presentazione di tale attestazione determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri
in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie
rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di
cui all'art. 8, comma 3.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici
e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,
per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti
accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
=====================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
in allegato F.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
La commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione militare. Qualora gli
stessi siano possibile indice di personalita' abnorme sara'
effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero
del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con
indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero
del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con
indicazione della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non
oltre i successivi venti giorni, saranno sottoposti a ulteriore
valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per
verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale.
I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e
concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 8, comma 4 che, solo se lo riterra' necessario,
sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 4 e
5, i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di
ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva,
a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa
l'esito dell'istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.
11. I candidati non in servizio, gia' giudicati idonei da non
piu' di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica
prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza
armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica
di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in
data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in
accordo con il provvedimento Stato-regioni del 30 ottobre 2007
integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la
documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato
alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.