Art. 13
Accertamento attitudinale
1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura della
competente commissione a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei
relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilita' al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinale per il
reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole
militari dell'Esercito» - Vigente dello Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita', adeguatamente motivato, sara' comunicato
seduta stante agli interessati, comporta l'esclusione dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -
ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli stessi.